
L’INPS – con Circolare del 29 luglio 2026, n. 82 – ha fornito le istruzioni operative in merito alla misura introdotta dall’art. 1, comma 210, legge n. 199/2025, che ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto e disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” - la domanda di ammissione all’agevolazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del citato modulo di istanza on-line, la domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:
Riferimenti normativi:
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