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INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Esonero contributivo madri con tre figli: dall'INPS le istruzioni operative

30 Luglio 2026
Esonero contributivo madri con tre figli: dall'INPS le istruzioni operative

L’INPS – con Circolare del 29 luglio 2026, n. 82 – ha fornito le istruzioni operative in merito alla misura introdotta dall’art. 1, comma 210, legge n. 199/2025, che ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto e disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” - la domanda di ammissione all’agevolazione. 

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del citato modulo di istanza on-line, la domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • l’indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. 

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:

  • verificare l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

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Riferimenti normativi:

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