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INPS, PRESTAZIONI

Assegno unico e universale per i figli a carico: le novità

27 Luglio 2026
Assegno unico e universale per i figli a carico: le novità

L’INPS - con Circolare 24 luglio 2026, n. 81 - ha illustrato le novità introdotte dall’art. 7-bis , del D.L. n. 19/2026 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 50/2026 ) in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

Nel dettaglio, vengono chiariti l’ambito di applicazione e i requisiti di accesso, i criteri di determinazione dell’importo e le modalità di presentazione della domanda, con indicazioni operative sull’erogazione e sulla decorrenza della prestazione.

L’AUU è riconosciuto, a domanda, ai soggetti che risultino congiuntamente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 230/2021.

Ciascun soggetto legittimato può presentare un’unica domanda con riferimento a tutti i figli beneficiari per i quali richiede la prestazione, ferma restando la possibilità di integrare la medesima in caso di nuove nascite o di sopravvenuta presenza di ulteriori figli beneficiari.

Per i lavoratori residenti in Italia, la domanda è acquisita secondo il meccanismo della proattività.

Per i lavoratori non residenti in Italia si applicano le seguenti regole:

  • la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale;
  • la domanda deve essere, in ogni caso, ripresentata annualmente con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.

Ai fini della Circolare in commento, l’espressione “figli beneficiari” è utilizzata in senso funzionale per individuare i soggetti in relazione ai quali i soggetti legittimati possono richiedere l’Assegno, secondo la definizione e le condizioni previste dal D.Lgs. n. 230/2021 e dalla normativa richiamata dal medesimo decreto.

La suddetta espressione è utilizzata anche nei casi in cui la domanda sia presentata da soggetti ai quali sia stata attribuita o delegata la responsabilità genitoriale, quali, a titolo esemplificativo, tutori, affidatari, amministratori di sostegno e curatori speciali, nonché nei casi di domanda presentata dal figlio maggiorenne.

Riferimenti normativi: