
La Cassazione – con ordinanza del 28 giugno 2026, n. 22187 – è intervenuta nella vertenza incentrata sull’illegittimità del licenziamento (con conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro) accertata dal giudice del lavoro ed il successivo recupero da parte dell’azienda dell’indennità sostitutiva del preavviso precedentemente erogato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che il diritto alla ripetizione dell'indennità sostitutiva del preavviso nasce dalla statuizione di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, così come il diritto del datore di lavoro a ripetere le somme in precedenza versate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Tale erogazione trova la propria causa nella formale cessazione del rapporto di lavoro, nascendo solo per effetto della disposta reintegrazione.
In tale prospettiva, l'insorgere del credito restitutorio si configura come fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione del rapporto, e in quanto tale opponibile quale fatto (estintivo) successivo.
Pertanto, la compensazione - in quanto fatto estintivo dell'obbligazione - può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata qualora il credito fatto valere sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, proprio come avvenuto nel caso di specie.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Illegittimità del licenziamento
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