
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota n. 950/2026 - ha chiarito che le modalità temporali di fruizione del congedo straordinario, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, rientrano nella sfera decisionale del lavoratore, il quale è titolare di un diritto soggettivo pieno, non subordinato al consenso del datore di lavoro e non comprimibile mediante scelte organizzative unilaterali dell'azienda.

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