
La Cassazione – con sentenza del 2 luglio 2026, n. 22621 – è intervenuta sul licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che si era reso irreperibile in occasione di tre visite mediche di controllo domiciliare disposte dall'INPS durante i periodi di assenza per malattia.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo tale recesso, evidenziando l'ambiguità delle diciture riportate nei verbali dei medici convenzionati in occasione delle visite fiscali, quali:
Nel dettaglio, l'ambiguità delle diciture non consente infatti di stabilire con certezza che il lavoratore fosse assente dal domicilio al momento delle visite, dunque il verbale non può essere interpretato contro il dipendente in quanto è il datore di lavoro a dover provare la sua irreperibilità nel momento in cui intende licenziarlo per assenza ingiustificata.
In tale contesto, pesano anche gli altri accessi andati a buon fine e la documentazione prodotta dal dipendente per giustificare la sua assenza al terzo accesso, ossia la necessità di recarsi ad una seduta fisioterapica urgente, circostanza che comunque integra un'ipotesi per cui il CCNL applicabile prevede sanzioni meramente prudenti.
Riferimenti normativi:
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