
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell'8 luglio 2026, n. 136 – è intervenuta in tema di deduzione delle spese forfettarie in relazione a trasferte fuori dal territorio comunale, ricordando che la Risoluzione n. 39/E/2002 circoscrive il proprio ambito applicativo alle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi, individuandole in modo preciso attraverso il richiamo all'autorizzazione amministrativa richiesta per lo svolgimento di tale attività.
In tal senso, l’individuazione della tipologia di imprese agevolate porta a ravvisare il presupposto per usufruire del beneficio nella effettuazione di trasferte, fuori dal territorio comunale, da parte del dipendente o del socio lavoratore, nell'esercizio dell'attività soggetta ad autorizzazione, nella quale devono ritenersi comprese anche le attività strumentali o integrate nel ciclo dell'autotrasporto.
Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, l’art. 95, comma 4, TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti.
Pertanto, le imprese avranno la possibilità di beneficiare della deduzione in commento solo nell'ipotesi di effettivo ''sostenimento'' delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti.
Riferimenti normativi:
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