
L’INPS - con Messaggio 26 giugno 2026, n. 2124 - ha fornito alcuni chiarimenti sulla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (AOI), liquidato nel sistema contributivo, in pensione di vecchiaia.
L'Istituto ha chiarito che il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40, lettera c), della Legge n. 335/1995, consistente nella possibilità di anticipare il requisito anagrafico oppure di ottenere un coefficiente di trasformazione più favorevole, non viene riconosciuto automaticamente quando l'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.
Per ottenere il beneficio è quindi indispensabile presentare un'apposita istanza entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza considerare l'eventuale anticipo spettante grazie alla maternità.
In attesa dell'adeguamento delle procedure telematiche, la domanda dovrà essere presentata utilizzando la richiesta di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, indicando nelle note sia la tipologia di beneficio richiesta sia il numero dei figli.
Qualora l'anticipo dell'età pensionabile determini una decorrenza della pensione anteriore rispetto alla data nella quale è stato erogato l'assegno ordinario di invalidità, quest'ultimo dovrà essere revocato dalla nuova decorrenza della pensione. Le somme già corrisposte come assegno saranno compensate con gli importi spettanti a titolo di pensione di vecchiaia, riconoscendo all'interessata l'eventuale differenza a credito.
La mancata presentazione della domanda nei termini previsti comporta la perdita definitiva del beneficio, che non potrà essere riconosciuto né in sede di trasformazione automatica dell'assegno né successivamente mediante ricostituzione della pensione.
Riferimenti normativi:
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