
La Cassazione – con sentenza del 30 maggio 2026, n. 16985 – è intervenuta sulla richiesta del lavoratore che aveva prestato attività lavorativa presso una Onlus e, non avendo percepito alcun compenso, rivendicava la corresponsione degli importi dovuti come da fatture prodotte: al contempo, la Onlus eccepiva la gratuità della prestazione in quanto svolta da un associato.

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