
In data 24 giugno 2026, il Senato della Repubblica - con 94 voti favorevoli, 61 contrari e due astensioni - ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1933 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 62/2026 in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Il provvedimento – atteso in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni – prevede incentivi occupazionali per assunzioni/stabilizzazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e la previsione del cd. salario giusto nei rapporti di lavoro.
Di seguito le novità più rilevanti rispetto al testo del D.L. n. 62/2026 .
Definizione del trattamento economico complessivo (TEC) ai fini della determinazione del salario giusto – il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro (stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro) comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.
Rinnovi contrattuali – si prevede che:
Distacco di lavoratori per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva – è consentito, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori tra aziende diverse non dello stesso settore, quando tale pratica risulti finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva (è demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire le disposizioni applicative).
Staff leasing – il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto ai 24 mesi, non superiore a 36 mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale.
Nel dettaglio:
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Contratto collettivoDistacco del lavoratoreRetribuzione adeguata
Questo documento fa parte del FocusDecreto Lavoro 2026
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