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DIRITTO DEL LAVORO

DL Lavoro: approvata definitivamente la legge di conversione

25 Giugno 2026
DL Lavoro: approvata definitivamente la legge di conversione

In data 24 giugno 2026, il Senato della Repubblica - con 94 voti favorevoli, 61 contrari e due astensioni - ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1933 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 62/2026 in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

Il provvedimento – atteso in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni – prevede incentivi occupazionali per assunzioni/stabilizzazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e la previsione del cd. salario giusto nei rapporti di lavoro. 

Di seguito le novità più rilevanti rispetto al testo del D.L. n. 62/2026 .

Definizione del trattamento economico complessivo (TEC) ai fini della determinazione del salario giusto – il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro (stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro) comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. 

Rinnovi contrattuali – si prevede che:

  • al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro;
  • in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla naturale scadenza, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo, alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura pari al 50%;
  • nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi ai sensi dell’elenco di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., la misura dell’adeguamento è determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non può comunque superare il 50% dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI);
  • il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo rinnovo. 

Distacco di lavoratori per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva – è consentito, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori tra aziende diverse non dello stesso settore, quando tale pratica risulti finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva (è demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire le disposizioni applicative). 

Staff leasing – il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto ai 24 mesi, non superiore a 36 mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale.

Nel dettaglio:

  • il nuovo limite temporale di 36 mesi decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 62/2026 ;
  • eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusDecreto Lavoro 2026