
La Cassazione - con sentenza del 15 giugno 2026, n. 19859 - ha ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, ricorre il cd. rischio elettivo quando il lavoratore infortunato abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

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