
L’INPS - con Messaggio del 10 giugno 2026, n. 1943 - ha fornito istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici, sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati.
Il beneficio si applica alle pensioni di prima liquidazione e a quelle già erogate, comprese quelle ottenute tramite cumulo, totalizzazione o computo in Gestione Separata.
Per accedere all'esenzione, è necessario presentare una domanda di ricostituzione documentale, dichiarando il proprio status e indicando gli estremi del decreto di riconoscimento. Le richieste possono essere inoltrate direttamente tramite la pagina Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci mediante l’identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS) oppure attraverso i patronati abilitati.
Per le eventuali contestazioni relative ad anni d'imposta precedenti al 2026, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi:
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