
L’Agenzia delle Entrate - con Risoluzione del 9 giugno 2026, n. 22 - ha confermato che anche nell’ipotesi in cui i lavoratori optano per l’erogazione del premio detassabile in forma di benefit aziendale, ex art. 51 del TUIR, trova applicazione il nuovo limite di € 5.000 previsto dalla legge n. 199/2025.
Nel dettaglio, a mente dell’art. 1, comma 9 , legge di bilancio 2026, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all’art. 1, comma 182 , legge di stabilità 2016, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%. La medesima disposizione ha poi elevato il limite massimo di premio detassabile da € 3.000 ad € 5.000.
L’Agenzia delle Entrate - con il documento di prassi in commento - ha confermato la convertibilità fino al nuovo e più elevato limite. Infatti, il richiamato comma 184 , nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e ss.
Pertanto, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che i premi detassabili fino ad € 5.000, erogati negli anni 2026 e 2027, siano convertibili in benefit fino a concorrenza di tutto l’importo massimo di € 5.000.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Welfare aziendalePremi e gratifiche
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati