
La Corte di cassazione – con ordinanza n. 2558/2026 – ha ribadito che la decadenza dai benefici contributivi connessi al contratto di apprendistato non può conseguire automaticamente a qualsiasi irregolarità formativa, ma richiede un inadempimento di effettiva gravità, idoneo a compromettere il raggiungimento dell’obiettivo formativo che caratterizza il rapporto.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha chiarito che la mancata partecipazione degli apprendisti ad alcune iniziative di formazione esterna non è, di per sé, sufficiente a giustificare la revoca integrale delle agevolazioni. Occorre invece una verifica concreta dell’intera vicenda, valutando se l’inadempimento si traduca in una totale assenza di formazione, teorica e pratica, oppure in una formazione carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo e recepiti nel contratto.
La Cassazione ha inoltre evidenziato che, in tale accertamento, non possono essere trascurati gli altri elementi del percorso formativo, come la formazione interna effettivamente erogata e anche la partecipazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro, che rientrano a pieno titolo nell’obbligo formativo. La pronuncia conferma quindi che la perdita del regime contributivo agevolato è legittima solo quando l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza e incida in modo sostanziale sulla finalità formativa dell’apprendistato.
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