
La Cassazione - con sentenza del 27 aprile 2026, n. 11276 - ha affermato che la certificazione dei contratti di lavoro, ex artt. 75 e s.s., D.Lgs. n. 276/2003, non può essere opposta ad un ispettore del lavoro che, qualora rilevi che il contratto (nel caso di specie un appalto illecito) sia stato certificato da una commissione di certificazione emanazione di un Ente bilaterale, priva dei requisiti di legge.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che l’ispettore del lavoro può contestare il contratto certificato senza dover procedere in giudizio (TAR o giudice del lavoro, a seconda dei casi), previo tentativo di conciliazione avanti all’organo che ha certificato il contratto, ex art. 80, D.Lgs. n. 276/2003: in tal senso, l’INL non è un soggetto “terzo” per il quale sussiste l’obbligo del tentativo di conciliazione obbligatoria e del successivo ricorso in giudizio, in caso di mancato accordo, in quanto l’INL, il soggetto controllore, non ha nulla da conciliare.
Riferimenti normativi:
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