
La Cassazione – con sentenza del 5 maggio 2026, n. 12815 – è intervenuta in merito ad una controversia che traeva origine dalla conferma in secondo grado dell’antisindacalità della condotta posta in essere dal datore di lavoro consistente nell’avere ritenuto decaduta la RSU dopo che il sindacato che aveva indetto le nuove elezioni aveva revocato la procedura, astenendosi di conseguenza dal comunicare l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto e il luogo ove si sarebbero dovute svolgere le elezioni.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale 27.7.1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale”.
In tal senso, la facoltà per il sindacato di indire le elezioni non comporta poi un potere assoluto su quello che sarà l’iter elettorale, il quale è interamente regolato e gestito da un organo terzo che è il comitato elettorale: è proprio con tale organo, e solo con esso, che il datore di lavoro è obbligato a collaborare una volta avviata la procedura, dunque nel caso di specie impedire lo svolgimento delle elezioni ha costituito una condotta antisindacale ai sensi di legge.
Riferimenti normativi:
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