
La Cassazione – con ordinanza del 30 aprile 2026, n. 11929 – è intervenuta su un contenzioso che ha visto coinvolto un datore di lavoro (condannato al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del lavoratore derivante da licenziamento ingiurioso, dopo che quest'ultimo era stato licenziato per tre volte in pochi mesi), reo di aver intimato dei licenziamenti dichiarati tutti illegittimi in sede giudiziaria.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il carattere ingiurioso del licenziamento non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensiva del recesso.
Nel caso in esame, la motivazione della Corte d’Appello si era però incentrata sulla gravità dell'addebito, e non su elementi ulteriori e correlati alle modalità con le quali lo stesso era stato contestato o a diverse circostanze concorrenti, senza contare che la diffusione della notizia nell'ambiente di lavoro era stata determinata non da un comportamento illegittimo datoriale, ma da un dato oggettivo, ossia dalla “necessità” di ritirare il badge per l'entrata nello stabilimento.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Illegittimità del licenziamento
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