
La Cassazione - con Sentenza 1 aprile 2026, n. 8132 - è intervenuta in merito all’annullamento di un verbale di accertamento INPS con riferimento alle somme oggetto di esonero contributivo per via dello scostamento rilevato (pari ad euro 137,10) inferiore alla soglia di euro 150 prevista dall'art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 ai fini del rilascio del DURC; al riguardo, l’INPS aveva sostenuto che ai fini del computo della soglia indicata devono essere escluse non solo le somme a titolo di interessi (come avvenuto nel caso di specie), ma anche quelle a titolo di sanzioni civili .
La Suprema Corte ha affermato che è l'interpretazione sistematica della norma ad escluderne una lettura estensiva, posto che gli “eventuali accessori di legge” devono considerarsi nell'ambito dello scostamento tra le somme “dovute” e quelle “versate”, e tra le somme “dovute” non può che identificarsi solo l'obbligazione contributiva inadempiuta, che non comprende le sanzioni civili.
La norma, pertanto, deve essere intesa in senso restrittivo, rilevando ai fini del computo della soglia di euro 150 e della verifica di non gravità dello scostamento tra somme dovute e somme versate solo gli interessi, i quali quindi vengono calcolati ai fini del rilascio del DURC.
Riferimenti normativi:
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