
La Cassazione – con ordinanza del 21 aprile 2026, n. 10542 – è intervenuta nell’ambito di una controversia vertente sull’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia e del supplemento di pensione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha pronunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, quando l'assicurato si avvale della facoltà di computo dei contributi versati nell'AGO ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282/1996, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ex art. 6 della legge n. 155/1981, bensì con la data della domanda amministrativa volta a richiedere il computo e la liquidazione della pensione unica. Ciò in quanto il montante contributivo, risultante dall'unificazione dei contributi delle diverse gestioni, si forma solo a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la pensione non può decorrere anteriormente alla relativa istanza”.
Riferimenti normativi:
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