
La Cassazione – con sentenza del 2 aprile 2026, n. 8289 – è intervenuta nella controversia inerente il rifiuto da parte dell'INPS di erogare la NASpI in ragione del fatto che la richiedente non aveva comunicato, entro il termine di 30 giorni, il reddito presunto riferito all'anno di interesse derivante da attività autonoma svolta come amministratrice della società.
Al riguardo, la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata, posto che la fattispecie di decadenza non è applicabile automaticamente al socio, consigliere di amministrazione o amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione.
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