
L’INPS - con Messaggio del 21 aprile 2026, n. 1343 - ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della legge n. 199/2025), lo sgravio contributivo del 50% riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione lavoratori/trici in congedo, ex art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, può essere fruito anche per tutto il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice/tore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.

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