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INPS, CONTRIBUZIONE

Contributi INPS artigiani e commercianti: in caricamento gli F24 per la scadenza del 18 maggio

22 Aprile 2026
Contributi INPS artigiani e commercianti: in caricamento gli F24 per la scadenza del 18 maggio

L’INPS in questi giorni sta provvedendo a caricare nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti le deleghe di pagamento ossia gli F24 per il pagamento dei contributi fissi 2026, nello specifico si tratta della 1ª rata 2026.

In realtà per alcuni le deleghe di pagamento sono disponibili già da un po’ di tempo.

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 18 maggio 2026 (il 16, scadenza ordinaria cade di sabato), 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

Detto ciò, con la circolare n. 14/2026 l’INPS ha comunicato che il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808,00 euro.

Su tale importo artigiani e commercianti applicano rispettivamente le aliquote del 24% e del 24,48%, determinando in tal modo la contribuzione fissa ossia dovuta sul minimale reddituale (più contributo maternità).

Per scaricare gli F24 è sufficiente accedere al proprio cassetto artigiani e commercianti (SPID, CIE o CNS);

  • scegliere la propria posizione contributiva attiva;
  • nel menu a sinistra, cliccare su “Posizione assicurativa”.
  • selezionare la voce “Dati del modello F24”.

Da qui si arriva ad un elenco tabellare dei modelli F24 disponibili con i relativi importi e scadenze.

Cliccando sull’icona del PDF nell’ultima colonna è possibile scaricare il documento per poi, una volta salvato, fare l’upload sul proprio home banking.

Infine si ricorda che l’eventuale adesione alla proposta reddituale di cui al concordato preventivo biennale, D.Lgs n. 13/2024, non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come rettificato ai sensi dell’art. 16 del citato D.Lgs. n. 13/2024.