La Corte Costituzionale - con sentenza del 16 aprile 2026, n. 52 - ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento, riguardanti la modalità di calcolo “a blocchi” prevista, dalle rispettive leggi di bilancio, per la rivalutazione delle pensioni nelle annualità 2023 e 2024.
Nel dettaglio, la Consulta:
- pur considerando l’effettivo prodursi di un limitato effetto di “allineamento” tra diverse classi di pensioni, come connaturato all’impiego del modello “a blocchi” in luogo di quello “a scaglioni”, ha tuttavia valutato che si tratta di una conseguenza del tutto marginale e residuale, in quanto i differenziali degli importi, entro i quali si verificano i contestati effetti di “allineamento” e di “appiattimento”, si assestano su valori esigui, tali da non poter revocare in dubbio, di per sé soli, la rispondenza delle relative previsioni di legge ai principi desumibili dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. I descritti effetti di “sorpasso”, poi, sono stati neutralizzati dal legislatore attraverso la previsione di apposite clausole di salvaguardia;
- ha ricordato che i principi costituzionali posti a fondamento dell’istituto della perequazione automatica non impongono che la rivalutazione sia necessariamente, anno per anno, riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza e, ancor meno, che essa debba essere garantita nella medesima misura per tutti i titolari di pensione. Al legislatore va riconosciuto un significativo margine di discrezionalità nella determinazione del quantum di rivalutazione, alla luce di un necessario bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica, specialmente in momenti storici di comprovate difficoltà economico-finanziarie, quali gli anni 2023 e 2024.
Riferimenti normativi: