
La Corte di cassazione – con ordinanza 28 marzo 2026, n. 7455 – ha accolto il ricorso di una lavoratrice cui era stata riconosciuta solo in parte l’indennità di maternità, perché i giudici di merito avevano fatto riferimento non ai periodi di congedo effettivamente spettanti per legge, ma all’intervallo temporale compreso tra la presentazione di due distinte domande amministrative: una per il congedo di maternità e l’altra per il congedo parentale.

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