
La Cassazione - con ordinanza del 31 marzo 2026, n. 7969 - è intervenuta in merito al licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ad una dipendente: al riguardo, la ricorrente - a seguito di ricorso contro l’INAIL - si era vista riconoscere tali assenze non come malattia, bensì come infortunio sul lavoro (pertanto, il comporto non risultava superato).

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