
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – con approfondimento pubblicato in data 2 aprile 2026, dal titolo “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge annuale sulle Pmi” – ha affrontato una novità in arrivo per i datori di lavoro con dipendenti in modalità agile, ex lege n. 34/2026 : a decorrere dal 7 aprile 2026 scatteranno sanzioni in caso di mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Al riguardo, in contesti in cui la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali e senza controllo diretto, si rafforza il ruolo dell’informazione, della consapevolezza e della responsabilizzazione del lavoratore.
L’informativa, da fornire almeno annualmente, deve indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro, compreso l’uso dei videoterminali.
La disciplina sanzionatoria in caso di mancata ottemperanza viene inserita nelle ipotesi previste dall’art. 55, comma 5, lett. c) , D.Lgs. n. 81/2008 la quale già prevedeva: l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da € 1.708,61 ad € 7.403,96.
Si propone un fac simile di Informativa sui rischi generali e specifici per il lavoratore che svolge la prestazione in lavoro agile
Riferimenti normativi:
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