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LAVORO AUTONOMO

Incentivo all’autoimprenditorialità: le novità sulla disciplina

8 Aprile 2026
Incentivo all’autoimprenditorialità: le novità sulla disciplina

L’INPS – con Messaggio del 7 aprile 2026, n. 1215 – ha fornito le indicazioni in merito alle novità introdotte dall’art. 1, comma 176, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (che ha parzialmente modificato l’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, eliminando il riferimento al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità originariamente previsto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo e introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma anticipata, avvenga in due rate).

Al riguardo, le novità del 2026 prevedono:

  • la prima rata, pari al 70% dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI;
  • la seconda rata, pari al residuo 30%, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI, calcolato ai sensi dell’articolo 5 del medesimo D.Lgs. n. 22/2015, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Pertanto, laddove il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, diventi titolare di pensione diretta, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto. 

Nel caso in cui il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro i termini previsti dal comma 3-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 22/2015, ossia entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto. 

Per quest’ultima ipotesi, resta inoltre immutata la disciplina generale prevista dal comma 4 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 22/2015, che prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione della NASpI ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale (quindi nell’ipotesi di rioccupazione come descritta, non solo non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto, ma il beneficiario dell’anticipazione della NASpI è anche tenuto alla restituzione della prima rata pari al 70% già corrisposta). 

Riferimenti normativi:

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