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INPS, PRESTAZIONI

Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

7 Aprile 2026
Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

L’INPS - con Circolare 3 aprile 2026, n. 41 - ha fornito indicazioni in relazione agli effetti delle novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028 e dalla nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 del 2025 sulle “Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario” della Ragioneria generale dello Stato, che ha previsto l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici “in via prospettica” sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Al contempo, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi 162 e 163, della Legge n. 213/2023, che ha modificato la decorrenza della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG.

Nel caso delle domande presentate dai datori di lavoro in relazione a lavoratori che hanno già risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026:

  • per le prestazioni di cui all’articolo 4 della Legge n. 92/2012 (c.d. isopensione) se, in fase di istruttoria, i lavoratori coinvolti risultassero pregiudicati per l’applicazione dei nuovi requisiti pensionistici “in via prospettica” - superamento del periodo ordinario di durata massima della prestazione - le Strutture territoriali devono provvedere all’accoglimento della domanda. Le domande eventualmente già respinte sulla base delle istruzioni fornite con il Messaggio n. 558/2026 possono essere oggetto di riesame, su richiesta del datore di lavoro e sentito il lavoratore, per una rivalutazione secondo le indicazioni fornite dalla Circolare in commento;
  • per le domande di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali per il personale dipendente delle imprese assicuratrici, del credito e del credito cooperativo, a seguito delle eventuali delibere dei Comitati amministratori, le Strutture territoriali devono provvedere all’accoglimento delle domande e a riesaminare, su richiesta del datore di lavoro, sentito il lavoratore, quelle respinte.

Eventuali problematiche di natura tecnica che dovessero essere riscontrate nella definizione delle domande devono essere comunicate tramite la seguente casella di posta elettronica dedicata: prestazionearticolo4@inps.it.

Riferimenti normativi:

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