
La Corte di cassazione – con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5436 – ha confermato la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale subito da un dipendente per effetto di condotte persecutorie verificatesi nell’ambiente di lavoro e ricondotte a un inadempimento datoriale rispetto agli obblighi di tutela della salute e della personalità morale del lavoratore.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano già accertato che tali comportamenti avevano determinato nel dipendente un quadro ansioso-depressivo, con conseguenti numerose assenze per malattia. Proprio tali assenze avevano poi condotto al superamento del periodo di comporto e al successivo licenziamento, dichiarato però illegittimo perché causalmente collegato a una situazione patologica derivante dalla responsabilità del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto corretta anche la liquidazione del danno non patrimoniale, quantificato in complessivi euro 71.165,45, comprendenti danno biologico, danno morale e invalidità temporanea, con personalizzazione sulla base delle peculiarità del caso concreto.
La pronuncia conferma così che, quando le condizioni di lavoro lesive incidono in modo serio sull’equilibrio psico-fisico del dipendente, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere non solo del danno alla salute, ma anche delle ulteriori conseguenze personali e lavorative che da tale situazione derivano.
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