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DURC E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Rateizzazione del debito contributivo e validità del DURC rilasciato dall’INPS

25 Marzo 2026
Rateizzazione del debito contributivo e validità del DURC rilasciato dall’INPS

La Corte di cassazione – con ordinanza 17 marzo 2026, n. 6142 – ha affrontato il tema della regolarità contributiva ai fini della fruizione delle agevolazioni, in un caso in cui l’INPS aveva disconosciuto i benefici per effetto di un DURC interno negativo, nonostante il datore di lavoro avesse presentato nei 15 giorni l’istanza di rateizzazione del debito contributivo.

L’Istituto sosteneva che, entro tale termine, non fosse sufficiente la sola domanda, ma fosse necessario anche il provvedimento favorevole di accoglimento.

La Suprema Corte ha respinto questa impostazione, chiarendo che deve considerarsi in posizione di regolarità contributiva il datore di lavoro che abbia presentato tempestivamente l’istanza di rateizzazione poi accolta dall’INPS.

Una volta concessa la rateazione, infatti, si realizza la condizione che, secondo la disciplina sul DURC, consente di ritenere integrata la regolarità contributiva. Non assume rilievo contrario il fatto che il provvedimento dell’Istituto intervenga dopo la scadenza dei 15 giorni dall’invito a regolarizzare, poiché una diversa lettura finirebbe per far dipendere la possibilità di sanare la posizione non dal comportamento del contribuente, ma dai tempi di risposta dell’ente previdenziale.

La pronuncia conferma dunque che l’accoglimento della rateizzazione consolida la regolarità contributiva e impedisce il disconoscimento delle agevolazioni per il solo ritardo del provvedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: