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Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028

17 Marzo 2026
Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028

L’INPS - con Circolare del 16 marzo 2026, n. 28 - ha fornito le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, che interviene sull’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028 previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025 .

Il provvedimento in specie, inoltre, definisce le fattispecie per le quali non è prevista l’applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo. 

A decorrere dal 1° gennaio 2027, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato di un mese rispetto a quello previsto per il biennio 2025-2026, mentre per l’anno 2028 l’incremento è pari a tre mesi. 

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2, decreto-legge n. 78/2010, (c.d. finestra mobile). 

A decorrere dal 1° gennaio 2027 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’art. 12, comma 2, decreto-legge n. 78/2010, avviene con i seguenti requisiti:

  • raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni e 1 mese, indipendentemente dall’età;
  • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni e 1 mese;
  • raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni e 1 mese.

A decorrere dal 1° gennaio 2028 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’art. 12, comma 2, decreto-legge n. 78/2010, avviene con i seguenti requisiti:

  • raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età;
  • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni e 3 mesi;
  • raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni e 3 mesi.

Riferimenti normativi:

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