
La Cassazione - con ordinanza del 25 febbraio 2026, n. 4198 - ha ribadito che la nozione di trasferimento del lavoratore, ex art. 2103 cod. civ., comporta il mutamento definitivo del luogo di esecuzione della prestazione, il quale, però, non è di per sé idoneo a configurare l'ipotesi del trasferimento nel caso in cui lo spostamento venga attuato nell'ambito della stessa unità produttiva

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