
L'Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello dell’11 marzo 2026, n. 76 - ha chiarito che ciò che rileva ai fini dell'accesso al regime agevolato di maggior favore della tassazione del solo 10% del reddito, è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell'impatrio e il suo permanere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

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