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INPS, CONTRIBUZIONE

Obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita

4 Marzo 2026
Obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita

L’INPS – con Circolare del 3 marzo 2026, n. 22 – ha fornito alcuni chiarimenti e indicazioni operative in ordine agli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita in quanto impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo, ex lege 11 agosto 2014, n. 125 , recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”. 

Al riguardo, nell’ipotesi in cui sia stipulato un contratto di cooperazione nelle forme del lavoro autonomo professionale con i titolari di partita IVA o del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la contribuzione previdenziale è dovuta alle relative casse autonome professionali nel caso di lavoratori iscritti agli albi professionali per le attività regolamentate o alla Gestione separata ex art. 2, commi 26 e seguenti, legge n. 335/1995, secondo le rispettive disposizioni che ne prevedono l’iscrizione.

Nel caso in cui il rapporto instaurato sia di tipo subordinato, gli obblighi contributivi relativi all’Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa, devono essere assolti con riferimento alle casse e ai fondi di iscrizione del dipendente al momento del collocamento in aspettativa senza assegni al fine di assicurare la continuità di iscrizione alle gestioni di provenienza.

Nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro di ex art. 26, legge n. 125/2014 sono tenuti, in ogni caso, all’assolvimento degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni c.d. minori, discendenti dal medesimo contratto di lavoro dipendente, al pari della generalità dei dipendenti in forza.

Pertanto, per i lavoratori subordinati che svolgono l’attività di cooperazione in Paesi esteri, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro che concede l’aspettativa senza assegni, gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni c.d. minori devono essere determinati facendo riferimento all’inquadramento previdenziale dei richiamati datori di lavoro e declinati in base alla qualifica del lavoratore.

Riferimenti normativi:

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