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IMPOSIZIONE FISCALE

Detassazione di incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali: i primi chiarimenti dell'Agenzia Entrate

25 Febbraio 2026
Detassazione di incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali: i primi chiarimenti dell'Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate - con Circolare del 24 febbraio 2026, n. 2/E - ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte dalla legge n. 199/2025 in materia di detassazione degli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali e di detassazione delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. 

Andando nel dettaglio:

  • Detassazione su incrementi retributivi: la misura prevista in legge di Bilancio 2026 riconosce ai lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito non superiore ad € 33.000 nel 2025, una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi da rinnovi contrattuali nazionali (CCNL) sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Il documento di prassi dell’AE ricorda che la nuova aliquota si applica agli aumenti corrisposti nel 2026 e spiega che, nell’eventualità in cui l’erogazione sia iniziata prima, le eventuali quote di incremento erogate quest’anno rientrano comunque nella tassazione agevolata. Nel perimetro dell’agevolazione anche le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio nonché l’aumento contrattuale che assorbe l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo;
  • Detassazione su indennità per notturni, festivi e turni: per il 2026 è prevista anche una tassazione agevolata anche per le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno erogati nel suddetto anno; infatti, per i lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro, queste somme sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo complessivo di € 1.500. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio si estende anche alle indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi erogate nello stesso anno e che i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili non concorrono al raggiungimento di questa franchigia. 

Le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal sostituto d’imposta, che deve versarle utilizzando i codici tributo istituiti con Risoluzioni n. 2/En. 3/E approvate il 29 gennaio 2026.

Il lavoratore ha la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta.

Nel caso in cui, invece, il lavoratore sia privo di un sostituto d’imposta, potrà beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.

Riferimenti normativi:

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Questo documento fa parte del FocusManovra 2026