
La Corte di cassazione – con ordinanza 15 febbraio 2026, n. 3352 – è intervenuta in una controversia promossa da una cooperativa agricola contro un verbale ispettivo INPS che aveva accertato l’insussistenza di oltre 300 rapporti di lavoro subordinato e un rilevante fabbisogno contributivo. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il verbale un atto privo di immediata efficacia lesiva e quindi non impugnabile autonomamente.
La Suprema Corte ha invece affermato che il verbale unico di accertamento e notificazione, quando contiene una pretesa contributiva (con indicazione dell’imposizione e dell’inadempienza), è in concreto un atto pregiudizievole, idoneo a fondare l’emissione di successivi atti esecutivi di recupero da parte degli enti previdenziali. In tale situazione, l’impresa si trova esposta al rischio effettivo di recupero dei contributi omessi e in una condizione di irregolarità contributiva che può precludere il rilascio del DURC, con conseguenze anche sull’accesso ad appalti e agevolazioni.
Per questo la Cassazione riconosce l’interesse ad agire dell’azienda e la possibilità di proporre un’azione di accertamento negativo già contro il verbale ispettivo, ribadendo che, in materia contributiva, è ammessa l’impugnazione dell’accertamento che contenga la pretesa al pagamento dei crediti, proprio per scongiurare gli effetti pregiudizievoli che da esso possono immediatamente derivare.
Riferimenti normativi:
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