
La Corte di cassazione – con ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1195 – è intervenuta su un caso di progressivo demansionamento ai danni di un dipendente di un istituto di credito, assunto come responsabile dell’ufficio recupero crediti e, nel tempo, spostato a mansioni via via meno qualificate (da team manager a “progettista formazione”, poi “specialista rischi HR” e infine addetto al “net promoter system” presso l’ufficio customer advocacy).

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