
L’INPS – con Messaggio del 26 gennaio 2026, n. 251 – ha ricordato che, ex lege n. 199/2025 , per i genitori lavoratori dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.
In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Al riguardo, l’Istituto ha reso noto d’aver aggiornato la procedura “Domande di maternità e paternità”, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale.
A decorrere dall'8 gennaio 2026, i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali in argomento.
Qualora tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura di domanda non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all’INPS, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura.
Riferimenti normativi:
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