
La Corte di cassazione – con ordinanza 25 dicembre 2025, n. 34102 – è intervenuta sul tema del computo del periodo di prova, cassando la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto validamente esercitato il recesso datoriale per mancato superamento della prova solo perché erano trascorsi cinque mesi dall’assunzione, a fronte di un periodo minimo di tre mesi previsto dal CCNL. Nel caso esaminato, il lavoratore era stato assente per malattia per 51 giorni, oltre a periodi di ferie e festività.
La Suprema Corte ha ricordato che la causa del patto di prova è consentire a entrambe le parti di verificare la reciproca convenienza del rapporto e, in particolare, al datore di lavoro di valutare effettivamente le capacità del lavoratore.
Ne deriva che, ai fini della verifica del corretto espletamento della prova, rileva il lavoro effettivamente prestato, non il mero tempo “di calendario” trascorso dalla data di assunzione.
La sospensione dell’esperimento per malattia, ferie e festività incide quindi in modo determinante sul computo del periodo minimo richiesto dal contratto collettivo e il giudice non può limitarsi a considerare il dato formale del decorso dei mesi, ma deve accertare se il lavoratore abbia realmente svolto almeno il periodo di lavoro effettivo previsto ai fini della prova.
Riferimenti normativi:
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