
La Corte di cassazione – con ordinanza 6 novembre 2025, n. 29341 – ha rigettato il ricorso di una lavoratrice licenziata per assenza ingiustificata dopo il trasferimento presso una nuova sede aziendale situata in altro Comune. La dipendente si era rifiutata di prendere servizio nella sede assegnata, sostenendo di non poter accettare il trasferimento per ragioni familiari legate alla presenza di due figli piccoli.
La Corte d’appello, confermata dalla Cassazione, aveva rilevato che il datore di lavoro non disponeva più di alcuna sede nella città di originaria assegnazione e che, quindi, sussistevano le esigenze organizzative poste a fondamento del trasferimento. Inoltre, le “ragioni familiari” addotte erano state indicate in modo del tutto generico, senza una puntuale descrizione di impedimenti concreti e insuperabili allo spostamento.
Richiamando l’art. 1460, comma 2, c.c., la Suprema Corte ha ribadito che il lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione solo se il rifiuto – valutato alla luce di tutte le circostanze del caso – non risulta contrario a buona fede, tenendo conto sia dell’entità dell’eventuale inadempimento datoriale sia dell’incidenza su esigenze di vita e familiari effettivamente comprovate. Nel caso esaminato, tali presupposti non risultavano integrati.
Riferimenti normativi:
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