
La Cassazione - con Ordinanza 14 dicembre 2025, n. 32598 - è intervenuta in una causa relativa alla richiesta di risarcimento dei danni per condotte vessatorie del datore di lavoro, che avevano indotto il dipendente a ricorrere al prepensionamento anticipato: in tal caso, il ricorrente contestava l’erronea equiparazione del mobbing alla mera violazione degli obblighi ex art. 2087 cod. civ. (“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).

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