
La Corte di cassazione – con ordinanza 14 ottobre 2025, n. 27444 – ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore che chiedeva la condanna dell’INAIL al riconoscimento del danno biologico per malattia professionale, qualificata come disturbo post-traumatico da stress, lamentando una presunta condotta vessatoria del datore di lavoro.

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