
Il Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 159/2025 (A.C. 2736) approvato alla Camera il 17 dicembre 2025, è un intervento organico che rafforza la prevenzione infortunistica, riorienta leve INAIL e ispettive, estende le tutele a studenti e famiglie colpite da infortuni e innesta, in chiave protezione civile, una proroga “estensiva” dello stato di emergenza.
Struttura del provvedimento e iter - Il D.L. n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, è stato emanato il 31 ottobre 2025, presentato alla Camera il 10 dicembre e assegnato alla XI Commissione Lavoro; il Disegno di Legge di conversione A.C. 2736 consta di 24 articoli, dopo le modifiche introdotte dal Senato. Il fascicolo di documentazione parlamentare (Dossier n. 155) evidenzia due finalità prevalenti: da un lato il rafforzamento dell’azione di Governo su salute e sicurezza del lavoro, dall’altro la proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteo eccezionali in Toscana, con conseguenti profili di attenzione sul rispetto dei limiti posti dal Codice della protezione civile.
Leve INAIL, rete agricola e rafforzamento della vigilanza - Sul piano assicurativo-contributivo, l’art. 1 autorizza l’INAIL, dal 1° gennaio 2026, a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus legate all’andamento infortunistico e i contributi in agricoltura, escludendo dalla premialità i datori di lavoro con condanne definitive recenti per gravi violazioni della sicurezza. L’art. 2 rafforza il filtro reputazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità, ponendo l’assenza di condanne e sanzioni in materia di salute e sicurezza come requisito di accesso e riservando alle imprese iscritte una quota delle risorse INAIL per progetti di investimento e formazione.
L’art. 3 interviene sul terreno sensibile dei cantieri e dei subappalti: introduce il controllo prioritario da parte dell’INL sui datori in regime di subappalto, impone una tessera di riconoscimento con codice anticontraffazione per i lavoratori nei cantieri e nelle attività ad alto rischio e raddoppia da 6.000 a 12.000 euro la sanzione per la mancanza della patente a crediti, inasprendo la decurtazione di crediti per ogni lavoratore irregolare. Le misure ispettive vengono sostenute dall’art. 4, che autorizza l’assunzione di 300 unità all’INL nel triennio 2026-2028, aumenta le posizioni dirigenziali e amplia da 710 a 810 il contingente dei Carabinieri preposto alla vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
Formazione, cultura della prevenzione e ruolo delle Regioni - L’art. 5 sposta in modo strutturale risorse sulla formazione: dal 2026 l’INAIL trasferirà 35 milioni annui al Fondo occupazione e formazione per interventi mirati su salute e sicurezza nei percorsi di istruzione, formazione professionale, ITS, università e AFAM, nonché per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Lo stesso articolo impegna l’Istituto a promuovere interventi tramite fondi interprofessionali, sostenere le PMI nell’acquisto di DPI e finanziare campagne informative e progetti scolastici sulla cultura della prevenzione.
Per garantire standard omogenei ma condivisi nella formazione in materia di sicurezza, l’art. 6 demanda a un accordo in Conferenza Stato-Regioni - “avvalendosi dell’INAIL” - la definizione di criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti formatori, mentre l’art. 15 obbliga il Ministero del lavoro a predisporre linee guida per l’identificazione e l’analisi dei “mancati infortuni” nelle imprese sopra i 15 addetti, con un rapporto nazionale annuale di monitoraggio. Proprio su questi passaggi il Dossier segnala profili di coordinamento con il D.Lgs. n. 281/1997 sulle intese Stato-Regioni e suggerisce un chiarimento del ruolo dell’INAIL e della nozione di “risorse” considerate ai fini dell’accreditamento.
Studenti, famiglie delle vittime e tutele sociali - Una novità di rilievo riguarda il perimetro delle tutele per studenti e superstiti. L’art. 7 interpreta autenticamente il D.L. n. 48/2023, confermando che l’assicurazione INAIL nei percorsi scuola-lavoro copre anche gli infortuni occorsi nel tragitto casa-luogo di formazione e ritorno, e vieta che le convenzioni scuola-impresa prevedano mansioni ad elevato rischio per gli studenti ospitati. L’art. 8 istituisce borse di studio annuali, esenti da imposte, tra 3.000 e 7.000 euro per i superstiti di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale che abbiano diritto alla rendita, da erogare fino ai limiti di età previsti per la stessa rendita, con la necessità - evidenziata dal Dossier - di un miglior coordinamento con l’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965.
Sul fronte delle tutele individuali, l’art. 9 adegua l’assegno di incollocabilità ai limiti di età previsti per il collocamento mirato, collegandolo all’evoluzione dell’età pensionabile, mentre l’art. 10 aggiorna i riferimenti alle norme tecniche UNI per i modelli organizzativi aziendali e promuove convenzioni INAIL-UNI per la consultazione gratuita delle norme più rilevanti in tema di sicurezza. Il Decreto interviene anche sul SIISL (art. 14), imponendo, dal 1° aprile 2026, l’obbligo per i datori che fruiscono di esoneri contributivi di pubblicare sui sistemi pubblici le posizioni vacanti e per le Agenzie per il lavoro di veicolare sulla piattaforma tutte le offerte gestite, con verifica dei dati autocertificati dai lavoratori, in un’ottica di maggiore trasparenza e condizionalità.
Sorveglianza sanitaria, prevenzione oncologica e volontari di protezione civile - Una delle aree più dense di novità è quella sanitario-prevenzionale. L’art. 17 stabilisce che i controlli sanitari obbligatori - salvo la fase preassuntiva - rientrino nell’orario di lavoro, introduce tra gli obblighi del medico competente la promozione della prevenzione oncologica e include nella sorveglianza sanitaria una visita medica, prima o durante il turno, in presenza di “ragionevole motivo” per ritenere il lavoratore sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Lo stesso articolo affida a un Decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne presso cui il medico competente può operare e apre alla contrattazione collettiva misure per consentire permessi retribuiti destinati agli screening oncologici inclusi nei programmi del SSN.
L’art. 18 inserisce nel D.Lgs. n. 81/2008 una disciplina specifica per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, trasponendo in sede primaria molte regole finora contenute in un Decreto ministeriale del 2011 e chiarendo obblighi, livelli di protezione e modelli organizzativi di sicurezza per il volontariato impegnato in scenari emergenziali. L’art. 19, infine, prevede misure urgenti per il personale assunto dalle regioni, dal Dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori nell’ambito degli investimenti sul dissesto idrogeologico, con l’art. 20 che proroga fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per gli eventi meteo del 2023 in Toscana, scelta che è una deroga implicita ai limiti temporali massimi di 24 mesi previsti dal Codice della protezione civile, potenzialmente idonea ad estendere in modo indefinito poteri derogatori.
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D.L. n. 159/2025 - Quadro di sintesi (A.C. 2736 - Dossier n. 155) |
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Profilo |
Contenuto essenziale |
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Oggetto |
Misure urgenti per salute e sicurezza sul lavoro e in materia di protezione civile |
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Struttura |
24 articoli (75 commi) dopo l’esame del Senato; iter alla Camera in stato di relazione |
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Leve INAIL e rete agricola |
Revisione oscillazioni in bonus e contributi; premialità legate a condotte virtuose e assenza condanne |
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Vigilanza e patente a crediti |
Più controlli su subappalti, tessera con codice univoco, sanzioni raddoppiate per patente mancante |
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Formazione e cultura sicurezza |
35 mln annui da INAIL a Fondo formazione; accordo Stato-Regioni su accreditamento soggetti formatori |
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Studenti e superstiti |
Copertura INAIL anche nel tragitto casa-formazione e borse di studio 3.000-7.000 euro per superstiti |
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Sorveglianza sanitaria |
Visite in orario di lavoro, prevenzione oncologica, controlli su alcol e stupefacenti, screening con permessi |
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Volontari di protezione civile |
Inserimento disciplina ad hoc nel D.Lgs. n. 81/2008 per organizzazioni di volontariato |
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Stato di emergenza Toscana |
Proroga ex lege al 31 dicembre 2025 oltre i limiti ordinari; segnalata criticità sui poteri derogatori |
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Decreti attuativi previsti |
2 D.P.C.M., 10 D.M. e 1 altro atto; in 10 casi coinvolgimento di Regioni e autonomie territoriali |
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