
L’Agenzia delle Entrate - con Risoluzione del 4 dicembre 2025, n. 68 - ha affermato che l’esenzione IRPEF, ex art. 1, comma 211 , legge n. 232/2016 a favore delle vittime del dovere ed equiparati, e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento lesivo.

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