
La Cassazione – con sentenza del 26 novembre 2025, n. 31008 – ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato al lavoratore, che aveva esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal contratto collettivo davanti all’Ispettorato del lavoro in sede amministrativa, anziché dinanzi alla Commissione territoriale di conciliazione istituita presso i Comitati paritetici misti territoriali.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, in mancanza di una specifica deduzione della parte che eccepisce l’irregolarità riguardo a un pregiudizio concreto alle proprie prerogative o a una compromissione del diritto di difesa derivante dalla diversa sede del tentativo di conciliazione o dalla composizione dell’organo adito, il giudice non può dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale in quanto incompatibile con il principio di effettività dei mezzi di tutela processuale sancito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 della Costituzione .
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