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INPS, CONTRIBUZIONE

In GU il decreto MLPS per la dilazione del pagamento dei debiti contributivi

1 Dicembre 2025
In GU il decreto MLPS per la dilazione del pagamento dei debiti contributivi

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2025, n. 279 è stato pubblicato il decreto MLPS 24 ottobre 2025, recante “Dilazione del pagamento dei debiti contributivi”.

Al riguardo, viene previsto che INPS ed INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei seguenti casi:

  • dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di trentasei rate mensili;
  • dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di sessanta rate mensili.

I requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, definiti negli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL trovano applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all'adozione dei rispettivi atti.

Le nuove dilazioni INPS/INAIL

Profilo

Disciplina previgente 

Nuova disciplina DM 24.10.2025

Ambito oggettivo

Debiti contributivi e premi con possibilità di rateazione ordinaria fino a 24 mesi, con estensioni oltre i 24 mesi previa autorizzazione ministeriale ex art.116 , comma 17, L. 388/2000​.

Debiti per contributi, premi e accessori dovuti a INPS e INAIL, non affidati agli agenti della riscossione, rateizzabili fino a 36 o 60 mesi in base all’importo, senza più autorizzazione ministeriale.

Soggetti competenti

Enti previdenziali con intervento del Ministero del lavoro per le dilazioni oltre i limiti ordinari .

INPS e INAIL titolari in via esclusiva del potere di concedere dilazioni fino a 60 rate e di fissare requisiti, criteri e modalità operative tramite atti dei CdA​.

Durata massima standard

Fino a 24 mesi per ciascun debito, con proroghe eccezionali fino a 60 mesi previa autorizzazione ministeriale​.

Fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro; fino a 60 rate mensili per debiti superiori a 500.000 euro, in presenza di temporanea obiettiva difficoltà economico‑finanziaria​.

Posizione del debito

Applicazione anche a crediti successivamente destinabili alla riscossione, con disciplina distinta per l’agente della riscossione​.

Applicazione limitata ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione; restano separati i piani presso Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

Seconda dilazione

Margini limitati e rimessi alla prassi degli enti, spesso subordinati a saldo del piano o a specifiche condizioni​.

Possibilità espressa di concessione di una seconda dilazione in presenza di un piano in corso, secondo requisiti e limiti definiti dai CdA di INPS e INAIL​.

Decorrenza pratica

Regole applicabili fino al 31 dicembre 2024 per INPS e INAIL in combinato disposto con la precedente disciplina.

Nuovi criteri applicabili alle domande presentate dal trentesimo giorno successivo agli atti dei CdA; facoltà di ricalcolo per istanze presentate dal 12 gennaio 2025 su richiesta del debitore​.

D.M. 24 ottobre 2025

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