
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2025, n. 279 è stato pubblicato il decreto MLPS 24 ottobre 2025, recante “Dilazione del pagamento dei debiti contributivi”.
Al riguardo, viene previsto che INPS ed INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei seguenti casi:
I requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, definiti negli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL trovano applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all'adozione dei rispettivi atti.
|
Le nuove dilazioni INPS/INAIL |
||
|
Profilo |
Disciplina previgente |
Nuova disciplina DM 24.10.2025 |
|
Ambito oggettivo |
Debiti contributivi e premi con possibilità di rateazione ordinaria fino a 24 mesi, con estensioni oltre i 24 mesi previa autorizzazione ministeriale ex art.116 , comma 17, L. 388/2000. |
Debiti per contributi, premi e accessori dovuti a INPS e INAIL, non affidati agli agenti della riscossione, rateizzabili fino a 36 o 60 mesi in base all’importo, senza più autorizzazione ministeriale. |
|
Soggetti competenti |
Enti previdenziali con intervento del Ministero del lavoro per le dilazioni oltre i limiti ordinari . |
INPS e INAIL titolari in via esclusiva del potere di concedere dilazioni fino a 60 rate e di fissare requisiti, criteri e modalità operative tramite atti dei CdA. |
|
Durata massima standard |
Fino a 24 mesi per ciascun debito, con proroghe eccezionali fino a 60 mesi previa autorizzazione ministeriale. |
Fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro; fino a 60 rate mensili per debiti superiori a 500.000 euro, in presenza di temporanea obiettiva difficoltà economico‑finanziaria. |
|
Posizione del debito |
Applicazione anche a crediti successivamente destinabili alla riscossione, con disciplina distinta per l’agente della riscossione. |
Applicazione limitata ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione; restano separati i piani presso Agenzia delle Entrate‑Riscossione. |
|
Seconda dilazione |
Margini limitati e rimessi alla prassi degli enti, spesso subordinati a saldo del piano o a specifiche condizioni. |
Possibilità espressa di concessione di una seconda dilazione in presenza di un piano in corso, secondo requisiti e limiti definiti dai CdA di INPS e INAIL. |
|
Decorrenza pratica |
Regole applicabili fino al 31 dicembre 2024 per INPS e INAIL in combinato disposto con la precedente disciplina. |
Nuovi criteri applicabili alle domande presentate dal trentesimo giorno successivo agli atti dei CdA; facoltà di ricalcolo per istanze presentate dal 12 gennaio 2025 su richiesta del debitore. |
Sullo stesso argomento:Contribuzione INPS
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati