
L'INPS – prima con Circolare del 28 ottobre 2025, n. 139, poi con il Messaggio 31 ottobre 2025, n. 3289 – ha reso noti i requisiti e le indicazioni per presentare la domanda per il nuovo Bonus mamme.
Ora, al fine di rispondere alle richieste di chiarimento degli intermediari e dei cittadini, l’Istituto ha integrato il manuale utente, disponibile all’interno del servizio online, con le domande frequenti (FAQ).
Al riguardo, è opportuno ricordare che il cd. bonus mamma è un’integrazione al reddito a favore delle lavoratrici madri per il 2025, ex art. 6, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118).
Il contributo è riconosciuto alle madri lavoratrici, escluse le lavoratrici domestiche, con due o più figli, per ogni mese di attività lavorativa nel 2025.
Sono escluse le lavoratrici madri con tre o più figli, titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che possono accedere all’esonero contributivo previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota di contributi posta a loro carico, ai sensi dell’art. 1, comma 180, legge di bilancio 2024.
Il Bonus consiste in un contributo di € 40 mensili per un massimo di 12 mensilità.
È corrisposto in un’unica soluzione:
Si riportano le Faq pubblicate nel manuale utente.
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Figli “utili” per l'accesso alla misura
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D. Ai fini del computo dei figli richiesti per l’accesso al Nuovo Bonus mamme devono essere conteggiati:
R. Tutti i figli indipendentemente dalla convivenza, dallo stato del carico fiscale, dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, per i quali la madre non sia sospesa dalla responsabilità genitoriale o non sia decaduta. |
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Nucleo familiare
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D. Ai fini del requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice cosa si intende per numero di figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice? Si intende il nucleo anagrafico, il nucleo ISEE o la semplice responsabilità genitoriale? Sono inclusi anche le madri di figli usciti dal nucleo perché maggiorenni o appartenenti al nucleo anagrafico del padre? R. Tutti i figli indipendentemente dalla convivenza, dallo stato del carico fiscale, dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, per i quali la madre non sia sospesa dalla responsabilità genitoriale o non sia decaduta. |
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Età dei figli naturali o adottati |
D. Per i figli adottati o in affidamento preadottivo rileva l'età anagrafica o deve essere considerata la data di ingresso in famiglia? R. Ai fini della verifica del requisito relativo all’età del figlio più piccolo rileva per tutti i figli (naturali, adottati o in affido preadottivo) la data di nascita. |
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Perfezionamento del requisito numero dei figli
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D. Se una donna ha 2 figli al 01/01/2025 e nasce il terzo figlio nel corso dell’anno 2025, deve fare una sola domanda entro il 9/12/2025, ma come fa a dichiarare sulla stessa domanda prima i requisiti dei 2 figli e dopo dei 3 figli? Deve fare due domande distinte? R. La domanda per il Nuovo Bonus mamme è unica. La nascita del terzo figlio può avere valore diverso in relazione alla attività di lavoro svolta e all'età dei figli. La nascita del terzo figlio assume rilievo nel solo caso in cui dalla nascita del terzo figlio dipenda l'accesso al Bonus o la perdita del diritto. Ad esempio, se una lavoratrice ha due figli e non ha diritto al Bonus, in quanto il più piccolo non ha un'età inferiore ai 10 anni, nel caso di nascita del terzo figlio potrà presentare la domanda a decorrere dal mese di nascita del terzo figlio. Si ricorda che per le lavoratrici con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato la nascita del terzo figlio determina la perdita dei requisiti per il Nuovo Bonus mamme ma può accedere all'esonero contributivo. Nel caso di una lavoratrice autonoma o con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato madre di due figli di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni la nascita del terzo figlio è irrilevante. Se il terzo figlio nasce successivamente al 28/10/2025, data di pubblicazione della circolare n. 139/2025, sarà possibile inviare la domanda fino al 31/01/2026 se il requisito per l'accesso al Bonus è stato determinato dalla nascita del terzo figlio. |
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Lavoratrici agricole a tempo determinato |
D. Per quali periodi hanno diritto al Bonus le lavoratrici agricole a tempo determinato? R. Le lavoratrici agricole a tempo determinato hanno diritto al Bonus nei mesi in cui hanno effettuato almeno una giornata di lavoro ovvero nei mesi in cui hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e beneficiano delle tutele collegate all'iscrizione negli elenchi del 2024 per almeno cinquantuno giornate. |
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Lavoratrici con rapporto di lavoro intermittente |
D. Le lavoratrici con rapporto di lavoro intermittente, per mesi interi senza chiamata, anche in presenza di indennità di chiamata, possono accedere al Nuovo Bonus mamme? R. Per le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente il riconoscimento del Bonus è subordinato alla condizione che, nel mese di riferimento, risulti effettuata almeno una giornata di prestazione lavorativa. |
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Piccole colone
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D. Le piccole colone possono accedere al Nuovo Bonus mamme? R. Le piccole colone possono accedere al Nuovo Bonus mamme per i mesi dell’anno 2025 per i quali sussiste almeno in parte il rapporto di colonia. |
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Gestione separata |
D. Le lavoratrici madri per accedere al Bonus devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare si parla esclusivamente di lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata. Le altre iscritte alla Gestione separata, non autonome, hanno diritto al Bonus (es. parasubordinate, prestatrici occasionali, ...)? R. La norma chiarisce che il riferimento alla gestione separata è generico. Possono accedere al Bonus le lavoratrici iscritte alla gestione separata. Sono escluse le madri iscritte esclusivamente per cariche sociali (amministratrici di società, membri del collegio sindacale, etc.) o per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. |
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Gestione separata: lavoratrici autonome |
D. Nella circolare si specifica soltanto per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata che “il Nuovo Bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025”. Per quali periodi spetta il Nuovo Bonus mamme? R. Il Bonus spetta per i periodi di iscrizione alla gestione separata sia per attività di lavoro autonomo che per collaborazione coordinate e continuative. Non rilevano ai fini del Bonus i periodi in cui l'iscrizione alla gestione sussiste esclusivamente per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e/o cariche sociali |
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Gestione separata: lavoratrici dipendenti iscritte anche alla gestione separata per cariche sociali |
D. Si chiede se la lavoratrice autonoma o dipendente e contemporaneamente titolare di carica sociale possa accedere al Bonus o meno. R. La lavoratrice autonoma o dipendente che sia anche titolare di una carica sociale può accedere Bonus. |
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Lavoratrice in astensione per incarico politico o incarico sindacale |
D. È prevista l'esclusione dal Bonus lavoratrice dipendente con due figli ma in astensione per carica politica come assessore presso comune o in aspettativa sindacale? R. Nel caso di astensione dal lavoro per incarico politico, quale la nomina ad assessore presso un ente locale, il riconoscimento del Bonus non è previsto, in quanto l’assenza dal lavoro risulta determinata da motivazioni estranee all’attività lavorativa o altri eventi per i quali è possibile accedere al Bonus collegati alla maternità o all'assistenza di persone con disabilità. In caso di aspettativa sindacale, il beneficio trova applicazione, poiché i lavoratori distaccati sindacali mantengono, ai sensi della legge n. 300/1970, i diritti connessi allo status di lavoratore dipendente e il rapporto di lavoro si intende comunque vigente ai fini della spettanza del Bonus. |
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Congedo biennale legge n. 388/2000 |
D. I periodi di congedo biennale ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono utili ai fini dell'accesso al Bonus? R. I periodi di congedo biennale ai sensi della legge dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono utili ai fini dell'accesso al Nuovo Bonus mamme |
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Congedo di maternità, congedo parentale |
D. Il diritto all’erogazione del Nuovo Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione. Il Bonus è compatibile con periodi di congedo di maternità o congedo parentale? R. Il Nuovo Bonus mamme è compatibile con i periodi di congedo maternità e congedo parentale fruiti nel periodo di vigenza del contratto di lavoro. |
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Sospensione del rapporto di lavoro |
D. Nella circolare INPS n. 139/2025 , al Par. 2, si legge che: “Le lavoratrici madri in argomento devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico” e successivamente si specifica che “Il diritto all’erogazione del Nuovo Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione”. Si chiede di sapere quali si debbano intendere periodi di sospensione del rapporto di lavoro, che devono escludersi dal diritto al Bonus stesso. Si chiede pertanto di esemplificare la casistica di sospensioni del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, è necessario chiarire se la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria (CIG/CIGS) possa essere annoverata tra le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro rilevanti ai fini dell’accesso al beneficio in oggetto. Inoltre, si chiede quale sia il trattamento delle sospensioni derivanti da iniziative unilaterali del lavoratore, quali l’astensione volontaria, l’aspettativa non retribuita e l’aspettativa concessa per lo svolgimento di incarichi politici, i mesi di sospensione per part time verticale, i mesi di sospensione di part time ciclico, nonché delle sospensioni conseguenti a provvedimenti disciplinari, ai fini della spettanza del Bonus. R. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro non utili ai fini del Nuovo Bonus mamme sono quelli in cui l'attività che la lavoratrice deve eseguire viene sospesa e la stessa non percepisce alcuna retribuzione o indennità o non è prevista alcuna contribuzione figurativa. A titolo esemplificativo sono utili i periodi di congedo maternità, congedo parentale, malattia bambino, congedo biennale art. 8 legge n. 388/2000, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga). Non sono utili le sospensioni del rapporto di lavoro derivanti da iniziative del lavoratore (astensione volontaria, aspettativa non retribuita, aspettativa per accesso a incarichi politici) nonché le sospensioni conseguenti a provvedimenti disciplinari imputabili al lavoratore. Il Bonus non spetta per i mesi di part time ciclico nei quali non è prevista alcuna prestazione lavorativa. D. Il diritto all’erogazione del Nuovo Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione. Quali sono i periodi di sospensione del rapporto di lavoro? R. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro a cui fa riferimento il Nuovo Bonus mamme sono quelli in cui il rapporto di lavoro è ancora attivo ma l'attività che il lavoratore deve eseguire viene sospesa e lo stesso non percepisce alcuna retribuzione o indennità e non è prevista alcuna contribuzione figurativa. |
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Periodi di NASPI o DISS COLL, tirocinio |
D. I periodi di NASPI o DISS COLL o tirocinio sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme? R. I periodi di NASPI o DISS COLL non sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme in quanto prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro. I periodi di tirocinio non sono utili ai fini dell'acceso al Nuovo Bonus mamme. Le somme percepite per tali attività non rilevano ai fini dell'accertamento del requisito economico (reddito da lavoro inferiore ai 40.000 euro). |
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Periodi di preavviso non lavorati |
D. L’indennità di preavviso non lavorato è da computare nel reddito da lavoro rilevante per ottenere il Bonus (40.000 euro)? Le mensilità in oggetto sono da considerare come lavorate ai fini del Bonus? R. I periodi di preavviso non lavorato non sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme. L'indennità percepita non deve essere considerata tra i redditi da lavoro ai fini della verifica del requisito economico del reddito inferiore ai 40.000 euro |
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Reddito da lavoro |
D. Quali sono i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025? R. Ai fini della verifica del requisito economico (reddito da lavoro inferiori ai 40.00 euro) si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti in relazione alla attività di lavoro anche se esenti o soggetti a tassazione sostituiva o ridotta. Si precisa che i redditi devono essere considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali ai fini del calcolo delle imposte. Sono compresi anche redditi equiparati o sostituivi erogati durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro quali a titolo esemplificativo trattamento economici o indennità corrisposte per i periodi di congedo di maternità, malattia, congedo straordinario biennale art. 8 legge n. 388/2000. Non rilevano i redditi percepiti in relazione a istituti che prevedono la cessazione del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo NASPI, DIS-COLL, pensioni, comprese quelle ai superstiti e di reversibilità. Nel caso di rapporto di lavoro dipendente occorre considerare il reddito derivante dal rapporto di lavoro al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro. Non possono essere dedotti gli eventuali oneri previdenziali facoltativi come quelli relativi a riscatti e ricongiunzioni. D. Si chiede di sapere se il reddito da lavoro da prendere da considerare per il Bonus è relativo all’anno 2025 o all’anno 2024. R. Il reddito da lavoro rilevante ai fini della fruizione del Nuovo Bonus mamme è quello conseguito nell’anno d’imposta 2025. D. L'importo liquidato nel 2025 a titolo di TFR concorre a determinare la soglia del reddito di € 40.000,00? R. Il trattamento di fine rapporto (TFR), in quanto soggetto al regime della tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR, non rileva ai fini del computo della soglia di reddito pari o superiore a euro 40.000,00. |
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Reddito da lavoro: calcolo del reddito |
D. Viene in rilievo il caso in cui l'utente non sappia ancora valutare quale sarà il proprio reddito al 9/12 (se sopra o sotto i 40.000 euro). Come va considerato il reddito ai fini del perfezionamento del requisito economico? R. Nel caso in cui la lavoratrice successivamente alla presentazione della domanda accerti la mancanza del requisito economico dovrà annullare la domanda direttamente o chiedere l'annullamento alla sede INPS. Nel caso in cui sia stato già disposto l'erogazione del Nuovo Bonus mamme si procederà alla revoca del Bonus e il recupero della somma erogata. |
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