
La Cassazione - con ordinanza del 12 novembre 2025, n. 29929 - ha rigettato il ricorso proposto da una società, la quale lamentava l’avvenuto accertamento dell’esistenza in capo ad essa dell’obbligo contributivo anche in relazione alle assenze del lavoratore per indisponibilità alla chiamata.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “l’obbligo contributivo permane nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo, anche in caso di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa, mentre la sospensione dell’obbligo contributivo si realizza nelle sole ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, con riferimento a istituti quali la malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione”.
Nel caso proposto, con sentenza del 13 giugno 2022, la Corte d'appello di Genova ha respinto il ricorso della società C. soc. coop. a r.l. contro una sentenza del Tribunale di Genova. La questione riguardava un avviso di addebito per contributi previdenziali di € 557.926,95, periodo 2012-2016. La corte ha confermato l'applicazione del minimale contributivo per le società portuali, specificando l'obbligo di un minimale giornaliero inderogabile.
La C. soc. coop. ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi: violazione di legge relativamente all'emissione dell'avviso di addebito, l'obbligo contributivo durante le assenze per indisponibilità alla chiamata, e la nullità della sentenza per motivazione carente. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, sottolineando la decisione coerente della corte precedente. Ha trovato inammissibile il primo motivo, asserendo che anche se un avviso di addebito fosse nullo, ciò non avrebbe impedito l'esame del merito della questione.
La corte ha ritenuto infondati gli altri motivi, stabilendo che il calcolo della retribuzione imponibile deve seguire quanto stabilito da leggi, regolamenti, e contratti collettivi, senza risultare inferiore ai valori minimi previsti.
Sullo stesso argomento:Contribuzione INPS
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati