
Via libera alla rateazione dei debiti nei confronti di INAIL e INPS fino a 500.000 euro i quali potranno essere rateizzati fino a 36 rate mensili; per i debiti di importo superiore la rateizzazione potrà arrivare a 60 rate.
Queste le indicazioni contenute nel Decreto interministeriale Lavoro-Economia, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione, che rende operativa la previsione contenuta nella Legge n. 203/2024 (Collegato lavoro).
Si parte appunto dall’intervento di cui all’art. 23 della Legge n. 203/2024, Disposizioni in materia di lavoro, il quale apporta novità in materia di pagamento dei debiti INPS e INAIL.
Si tratta della possibilità di rateizzare fino a un massimo di sessanta rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge:
La normativa previgente ossia il D.L. n. 338/1989 prevede, all’art. 2, comma 11, che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, possa essere consentito (da parte dell’ente) con riferimento ad un periodo massimo: di ventiquattro mesi o, in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di trentasei mesi (dossier ufficiale Camera dei Deputati/Senato Legge n. 203/2024).
La nuova norma sulla rateazione riguarda i casi da definirsi con Decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti.
Da qui l’approvazione del nuovo Decreto.
L’art. 1 dispone nello specifico che al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei seguenti casi:
In presenza di un piano di dilazione in corso gli Istituti potranno concedere una seconda dilazione.
A ogni modo, la norma sarà resa operativa solo una volta che saranno fissati i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, con gli appositi atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL.
Le nuove regole trovano applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti.
A ogni modo, per le rateazioni già in essere ossia presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024) sarà possibile rideterminare la durata della dilazione in base alle nuove disposizioni, a fronte di specifica domanda del debitore.
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