L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 16 settembre 2025, n. 245 – è intervenuta in merito al regime di tassazione separata, ex art. 17, comma 1, lett. a), Tuir afferente ad un fondo pensione i cui iscritti hanno esercitato opzione di capitalizzazione, ex art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 252/2025.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che relativamente alla prestazione definitiva in forma di capitale è stato chiarito che per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007 le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data. Quanto alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.
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