La Cassazione – con sentenza dell’11 settembre 2025, n. 24993 – ha precisato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo soggetto alla procedura conciliativa obbligatoria ex art. 7, legge n. 604/1966, come declinato nell'art. 1, comma 41, legge n. 92/2012 deve essere interpretato in senso sistematico, in coordinamento con l'art. 1, comma 40, legge n. 92/2012, sicché la fattispecie estintiva del rapporto di lavoro si configura come una sequenza complessa articolata in più fasi.
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